Statuto

ISTITUTI SCOLASTICI SAN TOMASO D’AQUINO

Correggio

STATUTO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

 

 

Art. 1 – Costituzione del Consiglio d’Istituto.

La Comunità scolastica dell’Istituto San Tomaso d’Aquino, per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutte le sue componenti alla gestione delle attività scolastiche ed educative della Scuola, con particolare riferimento alla legge 62/2000 sulle scuole paritarie, istituisce il Consiglio d’Istituto, la cui attività è regolata dal presente Statuto.

 

Art. 2 – Finalità istituzionali.

Data la particolare fisionomia dell’Istituto, gestito dalla Fondazione Bellelli Contarelli, e le sue specifiche finalità educative, ispirate alla concezione cristiana della vita, ogni atto, iniziativa o decisione di qualunque organo collegiale dovrà essere in sintonia con le suddette finalità istituzionali secondo quanto esposto nel Progetto Educativo, che viene assunto come centro ispiratore dell’attività formativa dell’istituto. Al suddetto Ente Gestore spettano in definitiva il giudizio sulla eventuale difformità degli atti collegiali dalle finalità istituzionali e i provvedimenti applicativi conseguenti.

 

Art. 3 – Composizione

Il Consiglio d’Istituto è così composto:

  • il Gestore dell’Istituto San Tomaso;
  • la direttrice della comunità FMA o una sua delegata;
  • i coordinatori didattici di ogni ordine di scuola;
  • il responsabile degli uffici di segreteria;
  • quattro insegnanti, uno per ogni ordine di scuola, eletti dai rispettivi collegi docenti.
  • quattro genitori, uno per ogni ordine di scuola, eletti dalle rispettive assemblee dei genitori
  • due studenti del Liceo, uno del primo biennio e uno del triennio finale, eletti dalle rispettive assemblee degli studenti.

 

A giudizio del Presidente o dietro richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio, possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio d’Istituto i rappresentanti di classe dei Genitori e degli Studenti e, all’occorrenza, a titolo consultivo, esperti esterni.

Per quanto riguarda i membri eletti, l’appartenenza alle rispettive componenti dei docenti dei genitori e degli studenti è condizione per l’elezione e per la permanenza nel Consiglio d’Istituto. In caso di dimissioni o di decadenza di un membro, si procederà alla sua sostituzione, secondo quanto prescritto dall’art. 6, comma 2.

 

 

Art. 4 – Attribuzioni

Il Consiglio d’Istituto, fatte salve le competenze specifiche dell’Ente Gestore, dei Collegi dei Docenti e dei Consigli di Classe e di sezione ha potere consultivo per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola.

In particolare:

  • Elegge il Presidente e il Vicepresidente tra i membri della componente genitori, a maggioranza assoluta nella prima e seconda votazione e a maggioranza relativa nella terza.
  • Propone indirizzi generali per le attività della scuola sulla base delle finalità fondamentali del Progetto Educativo;
  • Adotta il Piano dell’Offerta Formativa di ogni scuola, elaborato dai Collegi Docenti, secondo quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento in materia di autonomia (DPR 275/99);
  • Adotta un regolamento interno dell’Istituto.
  • Dispone l’adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali, tenendo presente quanto previsto dal Regolamento in materia di Autonomia;
  • Esprime parere sull’andamento generale, didattico, organizzativo e amministrativo, dell’Istituto e segnala eventuali criticità in merito.
  • Partecipa all’attività di autovalutazione dell’istituto, nelle forme stabilite dal gestore.

 

Art. 5 – Funzioni del Presidente

  • Convoca e presiede le riunioni del Consiglio d’Istituto, stabilisce l’ordine del giorno secondo le proposte pervenutegli e nomina un segretario per la stesura del verbale.
  • Rappresenta il Consiglio presso l’Ente Gestore e gli altri organi collegiali, presso le autorità e presso qualsiasi terzo. Egli, secondo i propri impegni, può delegare tali diritti, anche in parte, al Vice-Presidente, il quale, in caso di impedimento o di assenza del Presidente, ne esercita tutte le funzioni.
  • Nel caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di rappresentanza, il Consiglio provvederà all’elezione di un nuovo Presidente.

 

Art. 6 – Durata in carica del Consiglio d’Istituto

Il Consiglio d’Istituto dura in carica per tre anni scolastici ed esercita le proprie funzioni fino all’insediamento del nuovo Consiglio.

Il Consigliere eletto che nel corso dei tre anni perde i requisiti per i quali è stato eletto o che non interviene, senza giustificati motivi, a due sedute consecutive, verrà sostituito dal rappresentante della stessa componente che nell’ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti.

 

 

Art. 7 – Convocazioni, ordini del giorno, riunioni, delibere

Il Consiglio d’Istituto si riunisce almeno due volte nel corso dell’anno scolastico, nei locali della Scuola ed in ore non coincidenti con l’orario scolastico.

La data e l’ora di convocazione vengono deliberate al termine dell’ultima riunione; in caso contrario il Presidente provvede a far pervenire ai Consiglieri la convocazione almeno 7 giorni prima della data fissata mediante posta elettronica. In caso di urgenza la convocazione è fatta dal Presidente anche senza il normale preavviso.

Le proposte per l’ordine del giorno per le riunioni devono essere presentate al Presidente almeno 3 giorni prima della riunione.

Il Presidente invierà l’elenco completo dell’ordine del giorno ai Consiglieri almeno 2 giorni prima della riunione. Copia della convocazione e del relativo ordine del giorno sarà pubblicato secondo le consuete modalità

Per la validità delle riunioni del Consiglio, in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei Consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio d’Istituto vengono pubblicate, per estratto, sul sito web della scuola

Le deliberazioni del Consiglio d’Istituto sono adottate a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La votazione è segreta quando si provvede alla designazione delle cariche di Presidente, Vice-Presidente ed ogni qualvolta si voti per questioni riguardanti persone. In ogni altro caso la votazione è fatta per alzata di mano, a meno che almeno un terzo dei Consiglieri presenti non faccia richiesta di votazione segreta.

 

Art. 8 – Approvazione e modifica del presente statuto

Il presente statuto è redatto ed emanato dal Gestore.

La modifica del presente statuto richiede la maggioranza dei voti del Consiglio d’Istituto in seduta validamente costituita, compreso quello favorevole del gestore.